Il ritardo prolungato del volo si verifica quando la partenza dell’aeromobile è ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo (Reg. 261/2004, art. 6).

A chi si applicano le tutele previste in caso di ritardo prolungato del volo

Le tutele si applicano:

Non si applicano:

In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme
che regolano il contratto di trasporto

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:

Non ne ha diritto il passeggero:

Diritti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore

Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Il diritto all’assistenza comporta:

Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.

In alcuni casi di ritardo prolungato del volo si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria.

Foto di Jan Vašek da Pixabay

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